C.U.G.RI.

Consorzio inter-Universitario per la previsione
e la prevenzione dei
Grandi RIschi

 

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Atto Costitutivo e Statuto

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ATTO COSTITUTIVO DEL C.U.G.RI.

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STATUTO DEL C.U.G.RI.

APPROVATO

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 12 MARZO 2012

Articolo 1
FINALITA' E SEDE


Il Consorzio Interuniversitario denominato Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi (C.U.G.RI.), istituito dai Rettori della Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominata Università di Napoli) e della Università degli Studi di Salerno (di seguito denominata Università di Salerno) (atto convenzionale sottoscritto in data 15 aprile 1993 dai Rettori delle Università di Napoli e Salerno, Personalità Giuridica D.M. del 14 giugno 1994 su G.U.R.I. n.242 del 15 ottobre 1994) ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari ai consorziati, nel campo della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, in particolare nei relativi settori della Scienza della terra, dell'Ingegneria geotecnica, idraulica, strutturale ed industriale al fine generale di una programmata predisposizione di mezzi per la mitigazione delle calamità prevalentemente nella difesa del suolo, secondo le norme del presente Statuto.
In tale quadro il Consorzio si avvale in linea prioritaria della collaborazione dei docenti, dei Dipartimenti e delle Università consorziate.
Il Centro ha sede legale presso l'Università di Salerno ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, detto in breve MIUR.
Il Centro ha due sedi operative, una presso l'Università di Salerno, l'altra presso l'Università di Napoli.

Articolo 2
UNIVERSITA' CONSORZIATE


Il Centro è costituito per gli effetti di cui all'art. 91 del DPR 382 dell'11 luglio 1980, alla legge n.705 del 9 dicembre 1985, e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, ora sostituito dall'articolo 1 DPR 10 febbraio 2000, n.361.
Le finalità, la durata, l'ordinamento ed il funzionamento del Centro sono stabilite, oltre che dall'atto costitutivo, dal presente statuto.
Fanno parte del Centro:
a) le Università che lo hanno promosso;
b) ogni altra Università Italiana che ne faccia domanda previa deliberazione del Consiglio Direttivo, adottata all'unanimità.


Articolo 3
ATTIVITA' DEL CENTRO


Al fine di realizzare il proprio oggetto, il Centro:
a) procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unita' di ricerca anche presso Università, Dipartimenti Universitari, Enti Pubblici e privati di ricerca;
b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi;
c) incoraggia e privilegia la collaborazione con i Dipartimenti delle Università consorziate secondo quanto previsto dal regolamento;
d) mette a disposizione delle Università consorziate e dei Dipartimenti, e su progetti finalizzati alla realizzazione dello scopo sociale e secondo quanto previsto da apposito Regolamento, quelle attrezzature e laboratori che possono, tra l'altro, costituire supporto per l'attività dei dottorati di ricerca, post-dottorati, assegni di ricerca e contratti di collaborazione;
e) promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione di  borse di studio, la preparazione di esperti nei settori di competenza del Centro;
f) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale ai settori applicativi, normativi e della Pubblica Amministrazione;
g) cura, anche in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di materiali, apparecchiature e sistemi tecnologicamente avanzati;
h) esegue studi, ricerche e prestazioni di servizio su commissioni di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati - anche a seguito di partecipazioni a gare, in conformità alle norme dei bandi - e fornisce ai medesimi soggetti pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, in conformità all'oggetto ed allo scopo statutario;
i) svolge corsi di istruzione superiore finalizzati alla formazione di personale qualificato nei settori di propria competenza;
j) svolge attività di consulenza scientifica nella previsione e prevenzione dei Grandi Rischi nonché attività di supporto, anche secondo la normativa universitaria vigente.
In merito sarà emanato apposito regolamento.
Al fine di realizzare i propri scopi, il Centro potrà stipulare convenzioni con Università  e Dipartimenti italiani e/o stranieri, Centri di Eccellenza, Centri di Competenza, con il CNR, l'ENEA, la UE, con altri Enti pubblici e/o privati, e con Fondazioni o Società nazionali ed internazionali, che operano in Settori interessati alle attività del Centro  nonchè costituire Società a prevalente capitale pubblico con altri Enti pubblici e/o di interesse pubblico.
Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale nei settori di propria competenza.
L'Attività del Centro è organizzata per settori o linee di ricerca.


Articolo 4
PATRIMONIO


Le Università di Napoli e Salerno hanno contribuito alla costituzione del Centro, ciascuna con la somma di euro 12.911,42.
Ogni altra Università che chiede di entrare a far parte del Centro è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi da parte del Consiglio Direttivo.


Articolo 5
FINANZIAMENTI


Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale:
a) del contributo speciale di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge del 26 ottobre 1986 n.730, modificato dal comma 2 bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1987 n.120;
b) di eventuali contributi versati dalle Università consorziate;
c) di contributi dello Stato destinati allo specifico settore della previsione e prevenzione dei Grandi Rischi;
d) di contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sia con fondi di pertinenza delle Università consorziate (secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 9 dicembre 1985 N.705) sia nell'ambito dei normali progetti di interesse nazionale, sia nell'ambito di fondi speciali di ricerca;
e) di finanziamenti o contributi provenienti da vari Enti nazionali, esteri o sovrannazionali con i quali il C.U.G.RI. collabora per il perseguimento dei propri fini;
f) dei proventi delle prestazioni a terzi, eseguiti in ragione delle previsioni statutarie di cui alle lettere f, g, h, i e j dell'articolo 3.


Articolo 6
ORGANI


Sono organi del Centro:
1. il Direttore
2. il Consiglio Direttivo
3. il Consiglio Scientifico
4. il Collegio dei Revisori dei Conti


Articolo 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL CONSIGLIO SCIENTIFICO


Il governo del Centro è affidato al Consiglio Direttivo composto da:
a) due rappresentanti  dell'Università di Napoli, due  rappresentanti dell'Università di Salerno, da ciascuna di queste designati tra i professori di ruolo esperti nel campo di attività del Centro;
Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto altrimenti previsto dagli articoli 2, 11 e 14. A parità di voti prevale il voto del Direttore.
Il Consiglio Direttivo:
1) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
2) delibera sulle iniziative scientifiche, nonchè sulla istituzione o soppressione delle Sezioni di sede, Unità e Laboratori di cui all'articolo 3, sentito anche il Consiglio della Sede Operativa interessata;
3) delibera in materia di convenzioni e contratti anche su proposte delle Sedi Operative;
4) forma ed adotta i regolamenti di esecuzione del presente statuto;
5) delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Centro;
6) può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore, prefissandone i termini e le modalità.

La verifica delle attività scientifiche è affidata al Consiglio Scientifico composto da:
a) due rappresentanti dell'Università degli Studi di Napoli e due rappresentanti dell'Università di Salerno, da ciascuna di queste designati tra esperti di rilievo nel campo di attività del Centro;
b) un rappresentante per ciascuna delle altre Università Consorziate, designato dal Rettore dell’Università consorziata, tra esperti di rilievo nel campo di attività del Centro.
Il Consiglio Scientifico  è nominato per un triennio; la partecipazione ad esso  non comporta alcun compenso, indennità o gettone di presenza.
Il Consiglio Scientifico ha il compito di verificare e documentare la produzione scientifica del Consorzio; tra le sue funzioni c’è la redazione di una relazione sintetica annuale e la raccolta e la gestione della produzione e delle attività scientifiche del Centro, sulla base degli elementi forniti dal consorzio.
Il Direttore del Consorzio può partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico con funzioni consultive. Il Consiglio Scientifico può invitare persone esterne alle proprie riunioni, senza che questo comporti un impegno economico per il Consorzio. Il Consiglio Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore che provvede alla convocazione almeno su base annuale; esso puo’ essere, in caso di necessità, altresì convocato dal Direttore del Centro o dalla maggioranza dei propri membri.
Il Consiglio Direttivo può invitare il Consiglio Scientifico alle proprie riunioni con funzione consultiva.

Articolo 8
IL DIRETTORE


Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore dell'Università di Salerno tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Direttore dura in carica un triennio e non è rinominabile per più di un triennio consecutivo.
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza del Centro.
A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo per conto del Centro, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività e alla amministrazione del Centro stesso.


Articolo 9
SEDI OPERATIVE


Tenendo conto dei programmi pluriennali di cui all'articolo 11, il Consiglio Direttivo:
•     ripartisce le attività tra le due Sedi Operative (dislocate una presso l'Università di Salerno e l'altra presso l'Università di Napoli);
•     destina annualmente le risorse necessarie al funzionamento di ciascuna struttura ed alla sua operatività.
L'organizzazione di ciascuna struttura ed il coordinamento scientifico delle relative attività spettano al Consiglio della Sede Operativa.
I componenti del Consiglio di Sede sono gli stessi del Consiglio Direttivo afferenti all'Università cui fa riferimento la Sede Operativa, integrati o meno da altri docenti di ruolo nominati dal Rettore della sede sino ad un massimo di cinque, tenuto conto delle linee di ricerca attivate presso la sede dal Consiglio Direttivo del Centro.
Ciascuna sede avrà un coordinatore designato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso.
Il coordinatore di Sede convoca e presiede il Consiglio di Sede e sovraintende alle attività della sede.
Il Consiglio di Sede Operativa assicura l'espletamento dei piani di attività annuali e pluriennali coerentemente con le linee programmatiche definite dal Consiglio Direttivo; decide sulla utilizzazione delle risorse assegnate alla Sede Operativa; propone al Consiglio Direttivo la stipula di convenzioni e contratti; propone al Consiglio Direttivo i Responsabili delle Sezioni di Sede, Unità, Laboratori e dei piani di ricerca.


Articolo 10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


La revisione della gestione amministrativo-contabile del Centro è effettuata da un Collegio dei Revisori dei conti, nominato per un triennio, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il Collegio è composto:
1) da un revisore effettivo, che ne assume la presidenza e (dove la legge lo consenta) uno supplente designati dal Ministero dell'Economia;
2) da due revisori effettivi e (dove la legge lo consenta) uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le norme per il funzionamento del Collegio  sono stabilite nel regolamento di amministrazione e contabilità del Centro di cui al successivo articolo 15.


Articolo 11
GESTIONE FINANZIARIA


L'attività del Centro sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Centro, contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche.
Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva, a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, il conto consuntivo presentato al Consiglio Direttivo dal Direttore e contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca nei quindici (15) giorni successivi ed alle Università consorziate per conoscenza.


Articolo 12
PERSONALE


La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Centro sono stabiliti da apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
In relazione a particolari esigenze delle ricerche e per l'esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Centro potrà procedere alla assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica e tecnologica secondo le norme del regolamento di cui al primo comma.


Articolo 13
RECESSO


E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei (6) mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
Nel caso di recesso, la quota di partecipazione del consorziato receduto, nella misura di cui all'articolo 4, fa accrescere proporzionalmente quella degli altri.


Articolo 14
SCIOGLIMENTO DEL CENTRO


Allo scioglimento del Centro, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università consorziate o ad altri Enti pubblici di ricerca, secondo criteri deliberati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti.


Articolo 15
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE TRANSIZIONE

Entro sei mesi dalla data di insediamento del primo Consiglio Direttivo costituito a norma del presente Statuto, il regolamento di funzionamento degli organi sarà adeguato alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Firmato: Antonio Piccolo – Vincenzo Naso - Eugenio Pugliese Carratelli
 - Notaio Donata Maria Biase - segue sigillo. 

 

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